Tassa etica anche per contribuenti in regime forfetario: chiarimenti, modalità di calcolo e versamento

Con la Risposta n. 285 del 4 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche i contribuenti in regime forfetario che esercitano una delle attività indicate dall’articolo 1, comma 466, della legge n. 266/2005, tra cui quelle di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico, sono soggetti al versamento della Tassa etica.
Tale imposta si aggiunge a quella sostitutiva prevista dall’articolo 1, comma 64, della legge n. 190/2014.
Il fatto che i contribuenti in Regime forfetario siano assoggettati all’imposta sostitutiva, non esclude che gli stessi siano soggetti anche alla Tassa etica, considerato che l’imposta dovuta nell’ambito del Regime forfetario è sostitutiva esclusivamente delle imposte e delle addizionali ivi espressamente indicate, ossia dell’imposta sui redditi e l’IRAP, nonché delle addizionali regionali e comunali.

Modalità di determinazione della base imponibile dell’imposta
I soggetti in Regime forfetario dovranno determinare la base imponibile per liquidare la Tassa etica secondo le stesse regole previste dal citato comma 64, applicando quindi, all’ammontare dei “ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza”, il coefficiente di redditività corrispondente al codice ATECO dell’attività esercitata. 
L’importo così determinato dovrà essere indicato nell’apposito prospetto della dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF, quadro RQ ­ Imposte sostitutive e addizionali all’Irpef del modello PF, Sezione XII ­ Tassa etica, rigo RQ49) applicando su di esso l’aliquota prevista del 25%.

Per il versamento della Tassa etica si dovranno utilizzare le stesse modalità stabilite per l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) introdotte con la Risoluzione n. 107/E del
2009, avvalendosi dei seguenti codici tributo: ­

  • 4003 relativo all’“Addizionale all’IRPEF ­ art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 ­ Acconto prima rata”; ­
  • 4004 relativo all’“Addizionale all’IRPEF ­ art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 ­ Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”; ­
  • 4005 relativo all’“Addizionale all’IRPEF ­ art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 ­ Saldo”
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