La Tarsu va pagata al comune indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi o meno il servizio di raccolta dei rifiuti.
Lo ha affermato una sentenza del 23/06/03 n. 9920 della Corte di Cassazione, chiarendo che l’obbligo dell’imposta nasce già solo per il possesso dei locali, anche se al loro interno il contribuente non svolge concretamente alcuna attività.
Inoltre è stato pure specificato che, ai fini della sussistenza dell’obbligo tributario, l’esercizio di un’attività è solo uno dei parametri per determinare il tributo dovuto, oltre a quello principale che è rappresentato dalla superficie dei locali stessi.
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