La Corte di cassazione, con la sentenza n. 12084 del 1 luglio 2004, ha affermato che deve essere provata, dal contribuente, non solo la stabile destinazione dell’area a un determinato uso, ma anche la circostanza che tale uso non comporta la produzione di rifiuti.
Per escludere l’assoggettamento alla tassa rifiuti dei locali e delle aree è il contribuente che deve dimostrare il particolare uso cui sono stabilmente destinati.
Il presupposto della tassa è infatti l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.


