Nell’indicare le tariffe aeree passeggeri per i servizi aerei intracomunitari, i vettori aerei che non esprimono tali tariffe in euro sono tenuti ad optare per una valuta locale obiettivamente collegata con il servizio proposto e che tale è, in particolare, la valuta avente corso legale nello Stato membro in cui è situato il luogo di partenza o il luogo di arrivo del volo in questione.
Così si è espressa la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza C?330/17 del 15 novembre 2018.


