Con la risoluzione 177/E del 9 novembre 2001 l’Agenzia delle Entrate è pervenuta a qualificare come operazione elusiva, (art. 37-bis del Dpr 600/73), una svalutazione di partecipazioni attuata dal contribuente ai sensi dell’articolo 2426, comma 2 del Codice civile (ossia attuata per soli motivi fiscali in carenza di una perdita durevole di valore dell’investimento ma in presenza di una flessione patrimoniale). Tale impostazione si pone in contrasto con la dottrina e con la portata dell’articolo 2426, comma 2 del Codice civile. Operare una semplice svalutazione della partecipazione non può dare luogo ad un comportamento elusivo come sembra di capire leggendo la norma codicistica e nonostante il parere contrario dell’agenzia delle Entrate.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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