L’agenzia delle Entrate ha fornito, a Telefisco 2003, alcuni importanti chiarimenti in riferimento alle regole che riguardano la disciplina minusvalenze da svalutazione e fallimento. Le Entrate hanno chiarito che le minusvalenze, che derivano dal fallimento o dalla liquidazione della società partecipata, si considerano realizzate e quindi non rientrano tra quelle che sono diventate deducibili in cinque anni a seguito del decreto legge 209 del 2002. In sostanza, nell’ipotesi di fallimento o liquidazione volontaria della società partecipata la minusvalenza sarà integralmente deducibile. L’Agenzia ha specificato però che la minusvalenza si considera realizzata, e quindi integralmente deducibile, solo a partire dal momento della chiusura della procedura di fallimento oppure alla chiusura della procedura di liquidazione volontaria della società partecipata. Quindi fino al momento di chiusura del fallimento o della procedura di liquidazione volontaria si applicano le disposizioni che riguardano le minusvalenze non realizzate e quindi la deducibilità in 5 quote costanti.
(Fonte: Il Sole 24ORE)
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