Con l’entrata in vigore del D.L. citato risultano indeducibili le svalutazioni di partecipazioni legate a diminuzioni patrimoniali che hanno origine dalla distribuzione di utili da parte della partecipata. Risultano del pari indeducibili le svalutazioni legate a diminuzioni patrimoniali che hanno origine da costi di qualsiasi natura fiscalmente indeducibili per la partecipata.
Le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni immobilizzate, ai soli fini fiscali sono deducibili in cinque quote costanti a partire dall’esercizio in cui sono iscritte.
Tali norme hanno efficacia a partire dal periodo d’imposta avente inizio successivamente al 31.12.2001 e chiuso successivamente al 31.08.2002.


