La circolare n. 15 del 1° febbraio chiarisce che per i lavori di ristrutturazione svolti da imprese, non occorre che siano cedute entro il 30 giugno 2003 tutte le unità immobiliari di cui il fabbricato si compone: ciascun acquirente è abilitato alla detrazione solo con il proprio acquisto, senza dipendere dalle altre vendite. L’agevolazione spetta anche nell’ipotesi in cui i lavori di recupero siano stati ultimati prima del 1º gennaio 2002, sempre che siano stati interamente realizzati successivamente al 1º gennaio 1998, data di entrata in vigore della legge n. 449/98. In questo caso, peraltro, «i relativi atti di vendita devono essere stipulati a partire dal 1º gennaio 2002» e i pagamenti devono essere «effettuati nell’anno 2002 e nel periodo 1º gennaio-30 giugno 2003». Quest’ultima osservazione – salvo che non sia frutto di una svista – consente evidentemente pertanto di ritenere detraibili (nel caso si acquisti da impresa che ha ristrutturato) anche le spese che sfondano la data di scadenza dell’agevolazione, fissata nel 31 dicembre 2002.
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