Il T.A.R. per la Puglia con la sentenza n. 4387, del 4/12/03, ha stabilito che la procedura relaitva al fermo dei veicoli, adottato dal concessionario della riscossione, appartiene al giudice amministrativo. Secondo il tribunale pugliese, infatti, il fermo è un provvedimento amministrativo in senso proprio, concretizzandosi in un atto unilaterale idoneo a incidere nella sfera giuridico-patrimoniale del destinatario, privandolo della facoltà di servizi di un bene e imponendogli, anzi, un divieto di utilizzarlo, pena l’assoggettamento a sanzione pecuniaria e il sequestro del mezzo.
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