Sui redditi degli atleti non residenti si applica la ritenuta d’imposta al 30%
Una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che si applica la ritenuta d’imposta del 30% sui redditi corrisposti ad atleti non residenti da società italiane organizzatrici di manifestazioni sportive, sia che la prestazione sia svolta per conto di una società sportiva estera sia che il contratto venga stipulato direttamente con lo sportivo non residente; inoltre il trattamento fiscale resta immutato anche dopo le modifiche normative introdotte dal collegato fiscale alla manovra per il 2000 in tema di redditi di collaborazione coordinata e continuativa. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 73 del 21 Maggio 2001
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SUI REDDITI DEGLI ATLETI NON RESIDENTI SI APPLICA LA RITENUTA DEL 30%
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