Il trattamento fiscale dei risultati prodotti dai progetti che rientrano nella legislazione dei patrimoni e finanziamenti destinati a specifico affare previsti nel nuovo diritto societario dagli artt.da 2447-bis a 2447-novies non risultano trattati nel nuovo Tuir.
Pertanto, ai fini fiscali, il patrimonio destinato non ha alcuna soggettività tributaria, perché non compreso tra i soggetti passivi Irpeg indicati dall’articolo 87 del Tuir.


