Al regime di monitoraggio si applicano le medesime regole da tempo in vigore per i contribuenti soggetti agli studi sperimentali.
Alle spalle delle norme giuridiche comuni vi sono, tuttavia, differenze sostanziali che portano a distinguere tra loro i destinatari delle due tipologie di studio ai fini di valutare l’opportunità dell’adeguamento al responso di Gerico.
A differenza di quanto avviene per lo studio sperimentale, infatti, nel caso dello studio monitorato è già stabilita sin d’ora la data di perfezionamento della versione definitiva.
Mentre lo studio sperimentale è di norma uno studio di prima generazione, una versione iniziale di Gerico, nel caso del monitoraggio siamo di fronte a software aggiornato di seconda generazione, in quanto a sua volta frutto di apposita revisione.
La struttura di funzionamento dello studio monitorato, pertanto, è vicina alla versione definitiva molto più di quanto non lo sia lo studio sperimentale.
Quest’ultima tipologia di software, infatti, è sempre stata “provvisoria” a tutti gli effetti, per cui era lecito pensare a una sua cospicua “diversità” rispetto alla futura versione definitiva.
Per il regime di monitoraggio, che è stato introdotto dal 2004, non esistono invece analoghi esempi di revisione o conversione nel definitivo.


