Se, in sede di contraddittorio, il contribuente chiede l’applicazione di parametri diversi da quelli adottati dall’ufficio, spetta a lui dimostrare le circostanze di esclusione.
L’applicazione dello studio di settore “evoluto”, come richiesto dal contribuente, dispensa l’Amministrazione finanziaria dall’onere probatorio in sede giudiziale.
È il principio di diritto affermato dalla Corte suprema, con la sentenza n. 15604 del 27 luglio 2016.
La vicenda
La vertenza giudiziaria nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per l’anno 2001, con cui vengono recuperati ricavi non contabilizzati a seguito dell’applicazione di uno specifico studio di settore.


