Nella Circolare 58/E relativa all’utilizzo degli studi di settore in tema di accertamento viene previsto che sia riconosciuta la piena legittimità di utilizzazione degli studi ai fini degli accertamenti analitici presuntivi di cui all’art. 39, comma 1, lett. d), del dpr 600/73, senza necessità di ulteriori elementi dimostrativi. La procedura di elaborazione degli studi di settore mira a garantire affidabilità all’accertamento presuntivo ma, nel contempo non deve privare il contribuente della possibilità di fornire prova contraria in relazione alle specifiche situazioni oggetto di controllo, come per esempio nel caso in cui la mancata congruità dei ricavi derivi dall’acquisizione di un bene strumentale negli ultimi giorni dell’anno al fine di fruire della Tremonti-bis.
(Fonte: ItaliaOggi)
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