Le misure restrittive previste dalla Finanziaria 2005 in materia di accertamenti da studi di settore hanno efficacia retroattiva.
Il chiarimento arriva dalla circolare n. 32/E dell’agenzia delle Entrate.
Il documento precisa l’efficacia temporale della modifica apportata dall’articolo 1, comma 408 della Finanziaria all’articolo 70, commi 1 e 2 della legge 342/2000.
Finanziaria 2005 che ha reso l’accertamento da studi di settore, di fatto, equivalente a un accertamento parziale, posto che l’amministrazione potrà sempre, senza alcun limite, ritornare sui suoi passi e procedere a un successivo controllo sostanziale nei confronti di un contribuente già precedentemente accertato.


