La legge finanziaria 2002 con l’art. 9 ha introdotto norme di particolare rilevanza per i contribuenti soggetti agli studi di settore. Il comma 12 prevede, infatti, che l’adeguamento dei ricavi o dei compensi a quelli risultanti dall’applicazione degli studi può essere effettuato nella dichiarazione dei redditi, anche per i periodi d’imposta 2001 e 2002, senza l’applicazione di sanzioni e interessi.
Il successivo comma 13 aggiunge che, per i medesimi periodi d’imposta, analogo adeguamento può essere effettuato anche ai fini Iva, ugualmente senza sanzioni e interessi, attraverso il versamento dell’imposta relativa ai maggiori ricavi o compensi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
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