La Corte di Cassazione a Sezioni unite con la sentenza n. 7371/2016 ha affermato che lo studio associato è soggetto ad IRAP quando l’esercizio in comune dell’attività dà luogo a un insieme di mezzi e di strutture tale che il reddito prodotto sia stato potenziato e derivato dalla struttura così createsi e non solo dal lavoro del singolo professionista.
In tale ipotesi la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-09690 ha dichiarato il principio secondo cui l’IRAP si applica anche ai periodi precedenti a quello della pronuncia sopra descritta, e quindi anche all’anno 2015 e precedenti.
Fonti: sentenza n. 7371 della Corte di Cassazione a Sezioni unite del 14 aprile 2016 e interrogazione parlamentare n.5-09690.


