In quel tipo di strutture, per le Sezioni unite della Cassazione, è insita la sussistenza dei parametri che configurano l’autonoma organizzazione: non è ammessa dimostrazione contraria.
Costituisce, in ogni caso, presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive l’esercizio dell’attività da parte delle società e degli enti, comprese le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, dovendosi escludere, in tali ipotesi, la necessità di accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione.
È questo l’importante principio affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 7371 del 14 aprile 2016.


