Con decreto direttoriale dell’11 dicembre 2002 del dipartimento dei trasporti terrestri del ministero delle infrastrutture sono state poste rigide regole per l’immatricolazione dei veicoli e dei rimorchi ad “uso ufficio”
In particolare il veicolo deve avere alcune caratteristiche specifiche quali:
1) massimo 2 posti escluso il conducente disposti su un’unica fila;
2) attrezzature ed arredi permanenti;
3) altezza dell’ambiente ufficio non inferiore a 180 cm.;
4) impianto elettrico certificato
5) rivestimenti certificati ed ignifughi
6) presenza di un estintore.
Il decreto rafforza dal punto di vista tecnico l’opinione “tributaria” in materia del Ministero dell’Economia e delle Finanze che con risoluzione n. 179/E/2001 aveva già precisato che per poter fruire della totale deducibilità dal reddito dei costi e della detraibilità dell’IVA è necessario, non solo che l’auto sia effettivamente immatricolata come autoveicolo ad uso speciale, ma anche che il bene sia effettivamente calato nell’attività produttiva e che soddisfi una obiettiva esigenza dell’impresa o del professionista di avere uffici mobili da spostare, ad esempio in caso di mostre o fiere.
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