La Cassazione, con sent. n. 2593/03, nega l’applicazione dell’anatocismo al di fuori del dettato del codice civile. I giudici sanciscono l’illegittimità della clausola, all’interno di un contratto di finanziamento, con la quale la banca esige, all’atto della scadenza dei ratei, gli interessi sugli interessi scaduti. Una richiesta possibile, secondo quanto previsto dall’articolo 1283 del codice civile, solo dopo una domanda giudiziale o per effetto di un patto tra le parti successivo alla scadenza di interessi dovuti per almeno sei mesi. Nessun automatismo di riscossione della mora, dunque, a dispetto di quanto comunemente avviene nella pratica bancaria.
(Fonte: Il Sole 24Ore)
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