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Start-up innovative – Iscrizione nel Registro delle imprese – Limiti di sindacato dell’Ufficio del Registro delle imprese

Secondo un condivisibile orientamento manifestato dal Giudice del registro delle imprese di Torino (decr. 10 febbraio 2017), l’Ufficio del Registro delle imprese non può rifiutare l’iscrizione nella sezione speciale ad un’aspirante start-up innovativa, salvo il caso di manifesta carenza nell’oggetto sociale dei caratteri di innovatività ed alto valore tecnologico dei prodotti e/o servizi offerti dall’impresa.

Infatti, la verifica di competenza dell’ufficio del Registro delle imprese, ai fini dell’iscrizione della start up in sezione speciale, verte anzitutto sulla regolarità formale e completezza della domanda e della documentazione allegata.

L’ufficio medesimo è, poi, legittimato a procedere, soltanto nei casi di manifesta eterogeneità rispetto al tipo normativo, ad una verifica di coerenza tra il tipo start-up innovativa e il programma enunciato nell’oggetto sociale statutario.

Così ha disposto il Giudice del Registro delle imprese del Tribunale di Roma con il decreto del 5 aprile 2019 (n. cronol. 2399/2019), interpellato in merito ad una valutazione circa la sussistenza dei presupposti per disporre la cancellazione d’ufficio ex art. 2191 C.C. dell’iscrizione di una start-up nella sezione speciale del Registro delle imprese per dubbi sulla riconducibilità dell’attività svolta dalla società all’innovatività ad alto valore tecnologico, requisito essenziale ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale in qualità di startup innovativa in conformità al dettato dell’art. 25, comma 2 lettera f), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Si trae conferma – scrive il Giudice – dell’assenza di un controllo di merito dal comma 12 dell’art. 25, del D.L. n. 179/2012, secondo cui: ” La start-up innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico […]“.

Come ha rilevato il Ministero per lo Sviluppo (parere 29 settembre 2014 n. 169135) l’automatismo a presentazione della domanda conferma che “la procedura di iscrizione, ove siano stati rispettati tutti gli adempimenti per la stessa previsti, non implica una valutazione di merito, da parte della camera di commercio, circa le dichiarazioni rese“, né un’ampia attività istruttoria.

In altre parole, non appare rimessa, dalla disciplina in esame, alla competenza dell’ufficio del Registro delle imprese, la valutazione del merito delle dichiarazioni presentate dalle aspiranti start-up innovative (ad esempio, se i prodotti o servizi di cui si avvia lo sviluppo, produzione e commercializzazione siano effettivamente caratterizzati dall’innovatività o dall’alto valore tecnologico) ma solo la verifica della regolarità formale della documentazione presentata: se, cioè, la stessa sia stata sottoscritta dal soggetto legittimato; se la modulistica sia stata compilata correttamente; se siano state rese tutte le dichiarazioni previste.

La giurisprudenza citata – si legge ancora nel decreto – ha, peraltro, evidenziato che possono sussistere casi limite nei quali va riconosciuto che, in caso di totale scostamento del profilo formale (dichiarazione di possesso dei requisiti) da quello sostanziale (mancanza di effettivo possesso dei requisiti, desumibile, come nella fattispecie in oggetto, per tabulas), si deve ritenere assolutamente prevalente l’aspetto sostanziale su quello meramente dichiarativo. In tali casi, l’ufficio e poi il giudice del registro dovrebbe svolgere una verifica di coerenza tra il tipo normativo start up innovativa e il programma enunciato nell’oggetto sociale, con la precisazione che tale verifica trova il limite nel fatto che non è prevista e non è possibile da parte dell’Ufficio alcuna istruttoria, né alcuna valutazione di merito.

Nel caso di specie, nonostante si possa dubitare della compatibilità con il requisito della esclusività e/o della prevalenza dell’attività innovativa delle modalità con le quali è stato realizzato un aumento del capitale sociale dell’impresa, tuttavia, il Giudice del registro ha ritenuto che le verifiche di compatibilità consentite all’ufficio del Registro delle imprese si arrestino ad una valutazione concernente l’oggetto sociale come indicato nell’atto costitutivo della società e non possano superare tale limite.

L’ufficio del Registro delle imprese, dal canto suo, non può valutare le concrete modalità di esecuzione di un aumento di capitale, ancorché da esse possano derivare incertezze sul mantenimento dei presupposti che giustificano la qualifica di start-up innovativa e sul raggiungimento degli scopi sociali.

In definitiva, alla luce delle precedenti considerazioni, per il Giudice del registro delle imprese non sussistono ragioni per procedere alla cancellazione d’ufficio ai sensi dell’art. 2191 c.c. dell’iscrizione, eseguita nella sezione speciale del Registro delle Imprese in qualità di start-up innovativa.

Tuttavia, considerato che l’art. 31, comma quinto, D.L. n. 179/2012 demanda al Ministero dello sviluppo economico la vigilanza in ordine al corretto utilizzo delle agevolazioni ed al rispetto della disciplina cui sono soggette le start-up, il Giudice ha ritenuto opportuno trasmettere gli atti a detto Ministero al fine delle proprie determinazioni.

Per scaricare il testo del decreto del Tribunale di Roma clicca qui.

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