A partire dal prossimo 29 febbraio, verranno riesumate tutte le disposizioni del vecchio codice civile in merito alle norme di legge derogabili attraverso specifiche clausole statutarie o dell’atto costitutivo.
Tale vigenza si avrà, fino al momento di adattamento degli statuti alle nuove norme con limite massimo, in ogni caso al 30 settembre 2004.
È questo la principale modifica portato del decreto legislativo del 6 febbraio 2004 n. 37 pubblicato in Gazzetta Ufficiale (supplemento ordinario n. 24/L) del 14/2/2004, contenente le disposizioni correttive del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.


