La formale distinzione tra atto costitutivo e statuto potrà sopravvivere, con i dovuti distinguo, anche nelle società a responsabilità limitata: sotto un profilo redazionale la situazione potrebbe rimanere sostanzialmente identica a quella attuale; per contro, al livello operativo, possono affacciarsi due modelli alternativi: il primo costituito da un unico atto e documento, in cui riportare i contenuti previsti dall’articolo 2463 c.c.; il secondo comprendente nell’atto costitutivo quale allegato un altro documento che riporti le norme di funzionamento della società (il tradizionale statuto).
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