Ai sensi del secondo comma dell’art. 2473 del nuovo testo del libro V del codice civile ´nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno sei mesi; l’atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore a un anno’.
Anche nel caso si fissasse una durata della società, però spropositata rispetto all’aspettativa di vita dei soci, si rientrerebbe nell’ipotesi di società a durata illimitata, con la possibilità quindi per i singoli soci di recedere in qualsiasi momento.
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