La Sezione tributaria della Corte di Cassazione nella sentenza n° 10802, depositata il 24 luglio conferma la linea dura sulla possibilità, da parte dell’amministrazione finanziaria, di sindacare i comportamenti del l’imprenditore ritenuti antieconomici e, quindi, di riprendere a tassazione gli elementi negativi di reddito non economicamente corretti. La questione sottoposta al vaglio del collegio riguardava una controversia su un transfer price interno, cioè una transazione fatta tra due imprese italiane appartenenti al medesimo gruppo. Viene sottolineato che è sempre compito dell’ufficio provare le componenti attive del maggior imponibile determinato mentre spetta al contribuente documentare che questi costi esistono e sono inerenti all’esercizio cui l’accertamento si riferisce.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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