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Spostamento delle opere necessarie per l’esercizio della servitù: ordinanza Cassazione

La Corte di Cassazione – Sez. II Civile, con l’Ordinanza n. 14821 del 7 giugno 2018 ha chiarito che, ai sensi dell’art. 1068 c.c., non è consentito lo spostamento delle opere necessarie all’esercizio della servitù per iniziativa unilaterale del proprietario del fondo servente, il quale, ove l’originario esercizio di quel diritto sia divenuto più gravoso, o impedisca di eseguire lavori, riparazioni o miglioramenti, ben può offrire al proprietario del fondo dominante un luogo altrettanto comodo per l’esercizio del suo diritto.
Qualora tale offerta non sia accettata, il trasferimento dell’esercizio della servitù in luogo diverso da quello originario può essere chiesto e conseguito dal proprietario del fondo servente o per decisione del giudice, o per effetto di convenzione scritta, ex art. 1350, n. 4, c.c., intercorsa fra le parti interessate, implicando il mutamento del luogo di esercizio variazioni nel contenuto della servitù medesima.

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