Gli enti pubblici e quelli non commerciali devono assoggettare all’Iva le sponsorizzazioni effettuate nei confronti di altri soggetti.
L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 88/E dell’11 luglio 2005, ha ritenuto che la sponsorizzazione costituisce una forma atipica di pubblicità commerciale e, come tale, secondo l’articolo 4, comma 5, lettera i), del Dpr 633/72, deve essere considerata attività commerciale anche se esercitata da enti pubblici.
Pertanto la sponsorizzazione va assoggettata all’Iva con l’aliquota del 20 per cento.


