Il coniuge superstite al quale sia stata addebitata la separazione, come già il coniuge separato per colpa nella previgente disciplina della separazione coniugale, ha diritto alla pensione di reversibilità, indipendentemente dalla circostanza che versi o meno in stato di bisogno e senza che rilevi l’attribuzione di un assegno di mantenimento o altra provvidenza di tipo alimentare.
Fonte: Corte di Cassazione; sezione lavoro; ordinanza, 02-02-2018, n. 2606 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


