L’Agenzia delle Entrate, nell’ultimo aggiornamento delle FAQ in tema di Spesometro, ha fornito chiarimenti circa i dati delle fatture per prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato dell’Unione Europea. Nello specifico se questi dati, nella comunicazione delle fatture emesse, vanno comunicati con il codice natura N6 o N2.
In linea generale, precisa l’Agenzia, vale il principio che nella comunicazione dati fattura vada riportata l’imposta o la sua “natura” così come è riportata nel documento emesso.
In base al comma 6-bis dell’art. 21 del d.P.R. n. 633/72 le operazioni "non soggette" ad IVA per mancanza del requisito territoriale devono essere fatturate indicando nel documento:
a) l’annotazione "inversione contabile" per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi (con le eccezioni di quelle indicate all’articolo 10 , nn. da 1) a 4) e 9) del d.P.R. 633) effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato dell’Unione Europea;
b) l’annotazione “operazione non soggetta” per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuati nei confronti di un soggetto stabilito fuori dall’Unione Europea.
Ai fini della trasmissione dei dati delle fatture, andranno quindi selezionate le seguenti nature:
a) Fatture con annotazione "inversione contabile": N6,
b) Fatture con "operazione non soggetta": N2.
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