A seguito delle numerose richieste di chiarimenti relative alla deducibilità delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave invalidità o menomazione, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 79/E del 23 settembre 2016, fornisce chiarimenti sul tema e, nello specifico, chiarisce se, ai fini della deducibilità, sia necessaria la certificazione relativa al riconoscimento dello stato di portatore di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992, oppure sia sufficiente la certificazione dello stato di invalidità.
Secondo l’Agenzia la certificazione rilasciata ai sensi della legge n. 104 del 1992 è sufficiente ad attestare il requisito soggettivo per fruire della deduzione.
Tale soluzione, invece, non è adottabile per i soggetti riconosciuti invalidi civili.
Con la Circolare n. 55/E del 2001 è stato infatti precisato che, per il diritto alla deduzione in esame, non può ritenersi sufficiente il solo riconoscimento dell’invalidità civile, dal momento che l’accertamento della invalidità civile concerne la valutazione del grado di capacità lavorativa, mentre, l’accertamento dell’handicap attiene allo stato di gravità delle difficoltà sociali e relazionali di un soggetto che, se accertato, consente l’accesso a servizi sociali e previdenziali nonché a particolari trattamenti fiscali.
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