Con la riforma del diritto societario nelle societa’ per azioni che non sono tenute al bilancio consolidato e che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, i sindaci possono continuare a verificare la regolare tenuta della contabilità e il bilancio solo se lo prevede espressamente lo statuto.
In caso contrario, il compito deve essere affidato al revisore, secondo la regola generale della riforma, che per quanto riguarda le Spa distingue gli organi deputati al controllo sull’amministrazione, da chi effettua la revisione.


