Sarà lo statuto (non più l’atto costitutivo) o l’assemblea a poter delegare le attribuzioni del cda a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o a uno o più amministratori delegati.
Se in via statutaria (o per mezzo di deliberazione assembleare) si sia previsto la delega di funzioni a un comitato esecutivo o a uno o più amministratori delegati, non saranno tenuti a rispondere dei danni gli altri membri del consiglio.
Con la riforma del diritto societario, infatti, ciascun soggetto sarà chiamato a rispondere nei limiti delle proprie competenze e dei compiti attribuitigli.
È un decisivo cambiamento di rotta rispetto all’attuale normativa, in cui spesso si assiste a un’indebita estensione della responsabilità a tutti i membri del consiglio, ancorché non delegati ovvero non esecutivi.
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