L’articolo 2327 c.c. prevede che la spa deve costituirsi con un capitale non inferiore a 120 mila euro. È però previsto in via temporanea, dal nuovo art. 223 ter delle disposizioni transitorie, che le società già costituite prima del 1/1/2004 possono conservare la forma della spa per il tempo stabilito per la loro durata anche se con capitale inferiore al nuovo limite minimo. Nel caso di specie qualora si verifichi una riduzione del capitale sociale si ritiene però che la ricostituzione dello stesso debba necessariamente considerare il nuovo limite di 120 mila euro.
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