Dall’1/1/2004 i soci potranno costituire una spa senza indicare il termine di durata. La soluzione si deduce dalla lettura del nuovo art. 2328, comma 2 n. 13 c.c., secondo cui l’indicazione in atto costitutivo della durata della società non è più obbligatoria. In tal caso è necessario attribuire il diritto di recesso ai soci e l’atto costitutivo deve prevedere il periodo di tempo, non superiore a un anno, decorso il quale il socio potrà recedere.
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