Il controllo formale, come evidenzia la circolare 68/E, prevede il diretto coinvolgimento preventivo del contribuente interessato che dovrà fornire all’ufficio richiedente gli eventuali documenti o le giustificazioni relative alle discordanze emergenti dall’attività di verifica dei dati. I controlli formali devono avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni.
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