L’articolo 16, comma 4-bis, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, dispone che i sostituti d’imposta, al fine di effettuare operazioni di conguaglio, hanno l’obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei soggetti sostituiti tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e che a tal fine, gli stessi devono comunicare all’Agenzia delle entrate la sede telematica (propria o di un intermediario) dove ricevere i predetti risultati contabili.
A partire dal 23 marzo e’ possibile trasmettere le comunicazioni con il modello CSO (si ricorda che l’Agenzia delle Entrate aveva precedentemente sospeso l’acquisizione dei file).
Con la Risoluzione n. 33/E del 25 marzo 2015 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti relativi alla suddetta comunicazione.
I sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello CSO e che non hanno trasmesso il quadro CT entro il 12 marzo 2015, devono effettuare la trasmissione della comunicazione CSO entro il 15 aprile 2015.
Le comunicazioni di variazione dei dati, invece, dovranno essere effettuate entro il 25 maggio.
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