Nell’ambito del consolidato domestico, l’art. 123 prevede un regime di neutralità fiscale per gli scambi intragruppo di beni diversi da quelli che producono ricavi e dalle partecipazioni che si caratterizzano per l’esenzione. A fronte degli effetti positivi connessi al regime di neutralità, per evitare comportamenti elusivi il legislatore ha introdotto la disposizione antielusiva prevista nell’art. 123 co. 2 TUIR, secondo la quale le perdite fiscali pregresse non possono essere usate per compensare le plusvalenze realizzate dal cessionario.


