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Somministrazione lavoratori per attività stagionali: chiarimenti INL sulle deroghe al limite numerico

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la Nota prot. n. 716 del 26 aprile 2023, pubblicata il 9 maggio scorso, in tema di somministrazione di lavoratori a tempo determinato nell’ambito delle attività stagionali, in risposta alla Assosomm (Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro), che chiedeva se un’agenzia di somministrazione potesse somministrare lavoratori per attività stagionali con le specifiche deroghe previste dal Capo III del Testo unico dei contratti, ovvero il D.Lgs. n. 81/2015, ed in ossequio all’art. 52 del CCNL di settore vigente.

L’INL ricorda innanzitutto la specifica previsione contenuta nell’art. 34, comma 2, del citato D. Lgs, secondo il quale “in caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24”, attinenti alla disciplina del c.d. stop and go, al numero complessivo di contratti a termine e ai diritti di precedenza.
Pertanto, spiega l’Ispettorato, la somministrazione di lavoratori stagionali potrà avvenire nel rispetto della restante disciplina contenuta nel Capo III del D.Lgs. n. 81/2015 (“Lavoro a tempo determinato”) e, ovviamente, del Capo IV (“Somministrazione di lavoro”).

In merito, invece, alle deroghe previste in favore delle attività stagionali, e più in particolare per quanto riguarda quelle relative al limite numerico di lavoratori, le stesse devono considerare la contrattazione collettiva di riferimento, in assenza della quale troverà applicazione l’art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, secondo cui il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti”.

A tal fine, prosegue l’INL, rilevano esclusivamente “i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”.
Di conseguenza, conclude l’Ispettorato, è proprio il CCNL applicato dall’utilizzato a dover introdurre discipline specifiche in materia di lavoro stagionale in somministrazione.

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