Potrebbero essere solo 3 i giorni a disposizione per
calcolare e pagare la seconda rata IMU.
L’art. 8, comma 1, del decreto 102 del 31 agosto 2013,
convertito nella legge 28 ottobre 2013 n. 124, in G.U. n. 254/2013 consente
infatti ai comuni di approvare il bilancio annuale di previsione 2013 entro il
30 novembre prossimo. Questo significa che fino a tale data possono essere
riviste le regole di tutti i tributi comunali, a cominciare dall’IMU, che
incidono sulle finanze dell’ente locale.
Il comma 2 dello stesso art. 8 dispone poi che le
deliberazioni di approvazione delle aliquote, delle detrazioni e dei
regolamenti inerenti l’IMU acquistano efficacia a decorrere dalla data di
pubblicazione sul sito istituzionale di ciascun comune (non più del ministero
dell’economia), pubblicazione che deve avvenire entro il 9 dicembre prossimo.
Se tale termine non viene rispettato, si applicano gli atti adottati per l’anno
2012.
Considerato che:
– l’art. 2 del decreto modifica le regole di imponibilità o
esenzione per varie tipologie di immobile (i beni-merce delle imprese
costruttrici, gli alloggi popolari Iacp e simili, le unità immobiliari delle
coop edilizie adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, le
abitazioni del personale in servizio permanente effettivo delle forze armate,
di polizia, dei vigili del fuoco ecc.);
– l’art. 2-bis introduce la possibilità per i comuni (con apposite regole e con
riferimenti anche reddituali Isee) di equiparare all’abitazione principale le
unità immobiliari e relative pertinenze (tranne quelle classificate in A/1, A/8
e A/9) concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado
(genitori-figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale;
è pressoché scontato che i comuni rimettano mano ai
regolamenti e/o ritocchino le aliquote e le regole da considerare in sede di
saldo per il 2013.
Aggiungiamo qualche giorno per predisporre i software e
ricercare le aliquote (sui siti internet dei vari comuni interessati) e la
scadenza di lunedì 16 dicembre è arrivata!


