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Soggetto iscritto all’AIRE e domicilio fiscale dell’attività professionale svolta in Italia

In risposta (n. 429 del 16 agosto 2022) a una cittadina italiana iscritta all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) e intenzionata a svolgere un’attività libero-professionale in Italia, l’Agenzia Entrate ha precisato che la costituzione nel territorio italiano del domicilio fiscale, pur in presenza della residenza in un Paese terzo, non impedisce di considerare la cittadina italiana, chiaramente intenzionata ad avviare la sua unica attività professionale, quale soggetto passivo Iva alla stregua di un qualsiasi altro residente.

In linea generale, dunque, chi presta attività professionale si considera soggetto passivo IVA in Italia se:

  1. è domiciliato in Italia, anche se residente all’estero;
  2. è residente in Italia e non è domiciliato all’estero;
  3. è domiciliato o residente all’estero ma possiede una stabile organizzazione in Italia,

con la conseguenza, che, in presenza di uno di questi elementi, le prestazioni rese si considerano, in linea generale, effettuate in Italia.

Poiché l’istante non svolge, nel paese di residenza, così come rappresentato nella richiesta, alcuna attività professionale o imprenditoriale” l’Agenzia precisa che “nel modello AA9/12, presentato ai sensi dell’articolo 35 del decreto in materia IVA, dovrà indicare il domicilio fiscale ossia il luogo ove sarà svolta l’attività lavorativa, al fine di dotarsi di una partita IVA ordinaria“.

La risposta dell’Agenzia osserva infine, che i redditi riconducibili all’attività svolta in Italia andranno ivi assoggettati ad imposizione.

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