L’Agenzia delle Entrate ha esaminato la richiesta di un contribuente possessore di un box auto acquistato nel 2015 e destinato a pertinenza dell’abitazione principale acquistata nel 2011 usufruendo delle agevolazioni fiscali per la prima casa che, intenzionato a vendere il box auto, chiedeva se la plusvalenza realizzata mediante tale vendita dovesse essere assoggettata a tassazione.
Con la Risposta n. 83/2018 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso prospettato, la plusvalenza derivante dalla cessione infraquinquennale del box auto separatamente dall’abitazione principale, costituisce reddito diverso (articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR) e, quindi, è soggetto ad IRPEF.
Per completezza, precisano ancora le Entrate, è possibile optare per un sistema alternativo di tassazione che prevede la richiesta ad un notaio, all’atto della cessione, di applicare un’imposta sostitutiva del 20%.


