L’art. 3 del DPR 917/86 (TUIR) dispone che l’imposta sulle persone fisiche (IRPEF) si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del TUIR, e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.
Ne consegue che, per i soggetti residenti, sono imponibili in Italia i redditi ovunque prodotti, mentre per i non residenti sono assoggettati ad imposta i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano.
L’Inps, con il messaggio n. 2757 del 21 giugno 2016, fornisce chiarimenti circa il riconoscimento e l’applicazione delle detrazioni per produzione del reddito e per carichi di famiglia nei confronti di soggetti residenti all’estero.


