La recente riforma del diritto societario ha risolto il noto problema delle delibere ritenute ´inesistenti’ per mancata convocazione dell’assemblea ampliando le ipotesi di nullità: all’impossibilità e illiceità dell’oggetto sociale si sono così aggiunte la mancata convocazione dell’assemblea e la mancanza del verbale contenente la deliberazione. Tuttavia la convocazione non si considera mancante nel caso di irregolarità dell’avviso, se questo proviene da un componente dell’organo di amministrazione o di controllo ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dell’assemblea. Il verbale a sua volta non è mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell’assemblea, o dal presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza oppure dal segretario o dal notaio.
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