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Società tra professionisti (STP) – Iscrizione all’Albo – Maggioranza calcolata per teste e per quote – Ordinanza del Tribunale di Treviso

Nelle Società tra professionisti (STP), il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Pertanto, non possono essere accolte le domande d’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo se presentate da società tra professionisti che non possiedono la maggioranza dei due terzi dei soci professionisti sia per teste, sia per quote.

E’ quanto rappresentato nell’informativa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) n. 85 del 5 novembre 2018, nella quale viene allegata l’Ordinanza del Tribunale di Treviso, depositata il 20 settembre 2018 (n. cron. 3438/2018, R.G. 3155/2018), che ha respinto un ricorso presentato dai ricorrenti, aderendo alla tesi sostenuta dal Consiglio Nazionale.

In tema di società tra professionisti (STP), il CNDCEC è così tornato ad esprimersi in relazione all’indicazione dei requisiti necessari ai fini della sua iscrizione nella Sezione speciale dell’Albo, ribadendo quanto già in precedenza sostenuto in altre occasioni ed ora confortato dalla recente pronuncia del Tribunale di Treviso che ne ha condiviso la posizione.

Con varie risposte al “Pronto Ordini”, pubblicate sul proprio sito Internet, il CNDCEC ha sottolineato come, ai sensi dell’art. 10, comma 4, lett. b), della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), è possibile procedere all’iscrizione nella Sezione speciale dell’Albo delle STP solo se è presente, per teste e per quote societarie, la maggioranza dei due terzi dei soci professionisti.

Forte della propria interpretazione, il Consiglio, nelle decisioni assunte il 28 marzo 2018, ha perciò rigettato i ricorsi di alcune società tra professionisti contro la loro mancata iscrizione nella sezione speciale dell’Albo.

Una di tali decisioni è stata successivamente impugnata con reclamo presso il Tribunale di Treviso che, con proprio decreto, lo ha tuttavia respinto, ribadendo la validità dell’interpretazione fornita dal Consiglio Nazionale.

Secondo il suddetto Tribunale, infatti, la società reclamante non possiede i requisiti prescritti dal citato art. 10, comma 4, L. n. 183/2011 in quanto la compagine sociale è composta da un solo socio esercente la professione di dottore commercialista e di quattro ulteriori soci non professionisti, partecipanti con sole finalità di investimento.

La lettera della norma, nel prescrivere che ” In ogni caso” il numero dei soci professionisti “e” la partecipazione al capitale sociale degli stessi deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni e decisioni dei soci, utilizza espressioni che non indicano una possibilità alternativa, bensì requisiti che debbono sussistere cumulativamente, senza possibilità di eccezione alcuna.

Pertanto – sempre secondo il Tribunale di Treviso – è inidonea ad integrare il requisito della maggioranza del capitale sociale dell’unico socio professionista la circostanza che egli sia titolare di una quota di proprietà pari al 6,25% del capitale sociale e di una quota di usufrutto con diritto di voto pari al 66,40% del capitale medesimo, poiché, tale ultimo diritto non è computabile ai fini del calcolo della maggioranza per quote e, inoltre, difetterebbe comunque il requisito della maggioranza per teste.

Riportando i contenuti della suesposta decisione, il Consiglio Nazionale ha altresì rilevato che non risultano, ad oggi, pronunciamenti giurisprudenziali difformi da quello richiamato e pertanto, ferma restando la validità dell’interpretazione sostenuta, ha ribadito il proprio orientamento secondo cui: “allo stato attuale non possono essere accolte domande di iscrizione nella sezione speciale dell’albo formulate da società tra professionisti che non presentano congiuntamente la maggioranza dei due terzi dei soci professionisti per teste e per quote“.

In assenza di tali numeri, il CNDCEC non può accogliere le domande di iscrizione.

Per scaricare il testo dell’informativa n. 85/2018 e dell’ordinanza del Tribunale di Treviso clicca qui.

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