Ai fini della qualifica di “enti non commerciali” e della conseguente applicazione del regime fiscale agevolato, le scritture contabili hanno rilevanza probatoria.
Con la recente sentenza n. 107/4/2014, la Commissione tributaria provinciale di Firenze ha respinto il ricorso di un’associazione sportiva dilettantistica, escludendo la natura non lucrativa dell’ente sottoposto a controllo.
I giudici di merito evidenziano, in particolare, la rilevanza probatoria del rendiconto e, comunque, di documentazione da cui sia possibile appurare se l’organizzazione e la gestione dell’associazione sono effettivamente improntati a criteri di natura non commerciale e verificare il rispetto del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili.
Nel dettaglio, nell’ambito dell’attività di controllo veniva richiesta e acquisita tutta la documentazione contabile ed extracontabile necessaria, sulla base della quale l’ufficio escludeva la natura non lucrativa dell’ente sottoposto a controllo e concludeva per la sua natura commerciale ai sensi degli articoli 73 e 149 del Tuir.


