Nella riforma del diritto societario viene rafforzata la tutela dei soci di minoranza, prevedendo molteplici casi di recesso a favore dei soci dissenzienti e definendo diversamente i criteri per la valorizzazione della quota loro spettante. In alcuni casi lo statuto sociale di S.p.A. potrà prevedere ulteriori casi di esercizio del diritto di recesso. Per quanto riguarda il criterio di determinazione del valore delle azioni o delle partecipazioni il nuovo art. 2437-ter fa riferimento a quello risultante “dalla situazione patrimoniale della società riferita ad un periodo non anteriore a tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, che tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società, nonché facendo riferimento al puntuale valore di mercato delle azioni”.
(Fonte: ItaliaOggi)
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