L’emissione ed il trasferimento di prestiti obbligazionari al portatore da parte di società per azioni, può assumere rilievo con riferimento alla disciplina antiriciclaggio?
IL MEF, sul proprio sito internet, fornisce chiarimenti in materia e segnala che, al riguardo, è bene evidenziare come le disposizioni antiriciclaggio incidano sulla fase del trasferimento dei titoli e non sul regime di emissione per il quale rimangono ferme le disposizioni civilistiche e speciali.
E’ necessario, dunque, che la società emittente, nella fase di trasferimento dei suddetti titoli a soggetti terzi, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 231/07, chieda l’intervento di una banca o altro soggetto abilitato qualora l’importo fosse pari o superiore a 1.000 euro. Ogni eventuale ulteriore trasferimento dei suddetti titoli sarà sottoposto a quanto disposto dal menzionato articolo 49. La consegna diretta, quindi, senza avvalersi degli intermediari abilitati, dei titoli ai sottoscrittori rappresenterebbe una violazione del disposto di cui al comma 1 dell’articolo 49 qualora l’importo fosse pari o superiore ad 1.000 euro.


