Sulla base del nuovo art. 2328, primo comma cc, un singolo socio potrà procedere alla costituzione della società per atto unilaterale. In tal caso, il singolo socio dovrà versare, al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo, in una banca, l’intero ammontare dei conferimenti in denaro (art. 2342 c.c.) e, conseguentemente, gli amministratori (o lo stesso socio) dovranno depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l’indicazione del cognome e nome, della data e luogo di nascita, del domicilio e cittadinanza dell’unico socio (art. 2362, 1° comma codice civile). Occorre, inoltre, rilevare che la nuova normativa disciplina la responsabilità del socio unico fondatore per le operazioni compiute prima dell’iscrizione della società nel registro delle imprese (art. 2331, secondo comma cc).E’ da notare che il socio fondatore, nel caso in cui con l’atto costitutivo o con atto separato abbia deciso, autorizzato o consentito delle operazioni prima della iscrizione nel registro delle imprese, risponderà solidalmente e illimitatamente insieme a coloro che hanno compiuto le predette operazioni. Si rileva, inoltre, che, nel caso in cui il socio fondatore cessi di essere unico socio, gli amministratori dovranno rispettate le formalità pubblicitarie previste dall’art. 2362, primo comma cc.
(Fonte: Italiaoggi)
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