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Società “in house” – La Cassazione ne conferma la fallibilità

Anche le società “in house”, ovvero le società di capitali con partecipazione pubblica, possono fallire.

L’articolo 1 della Legge fallimentare, infatti, esclude dall’area della concorsualità gli enti pubblici, ma non le società pubbliche. A queste ultime, ossia, sono applicabili le norme del Codice civile nonché quelle sul fallimento, sul concordato preventivo e sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

La Prima Sezione Civile della Cassazione con la sentenza n. 5346 del 22 febbraio 2019, è tornata a pronunziarsi sulla questione della fallibilità delle società pubbliche, riaffermando il principio per cui “..la società di capitali con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché gli enti pubblici (comune, provincia e simili) ne posseggano le partecipazioni, in tutto o in parte, non assumendo rilievo alcuno, per le vicende della società medesima, la persona dell’azionista, dato che la società, quale persona giuridica privata, opera comunque nell’esercizio della propria autonomia negoziale..” (cfr. Cass. Sez. U n. 7799-05, Cass. Sez. U n. 4989-95).

La scelta del legislatore di consentire l’esercizio di determinate attività a società di capitali, e dunque di perseguire l’interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico, in ogni caso comporta che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza “pena la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto e attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza, che impone parità di trattamento tra quanti operano all’interno di uno stesso mercato con identiche forme e medesime modalità”

Per dette società, inoltre, la particolare relazione interorganica che lega l’ente societario all’amministrazione pubblica (cosiddetto “controllo analogo“) serve solo a permettere all’azionista pubblico di svolgere un’influenza dominante sulla società, anche attraverso strumenti derogatori rispetto agli ordinari meccanismi di funzionamento, ma non incide sull’alterità soggettiva dell’ente societario rispetto all’ente pubblico controllante: l’ente societario resta, pur sempre, un centro di imputazione di rapporti e posizioni soggettive autonomo rispetto all’ente pubblico.

Del resto, anche il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, approvato con D.Lgs. 14/2019 (che entrerà pienamente in vigore dal 15 agosto 2020), dispone, all’articolo 1, comma 1, “Il presente Codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici“.

Per scaricare il testo della sentenza n. 5346/2019 clicca qui.

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