Il curatore non è stato individuato come soggetto legittimato ad attivare la particolare procedura di conversione del capitale sociale prevista dall’art. 17 del D.Lgs 24/6/98, n. 213, entro il 31/12/01, né a procedere alla ridenominazione successivamente mediante la convocazione dell’assemblea straordinaria. Questa situazione di carenza normativa ha indotto il giudice delegato del tribunale di Pisa a ritenere che il curatore non sia tenuto ad attivarsi per una delle procedure necessarie alla ridenominazione del capitale sociale in Euro.
(Fonte: ItaliaOggi)
Fonte:


